Art. 2.

      1. L'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:

      «Art. 5. - 1. Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano acquista la cittadinanza in Italia quando, dopo il matrimonio, risieda da almeno tre anni nel territorio della Repubblica e a condizione che non sia intervenuto scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio ne vi sia stata separazione personale dei coniugi».